Articolo 1

Denominazione e sede
E’ costituita con sede in via Vincenzo Catalani n. 10 nel comune di Catanzaro (CZ) l’associazione non avente fini di lucro denominata Associazione per la tutela del cane da Pastore della Sila.
L’associazione potrà usare la denominazione abbreviata “A.T.P.S.” e distinguersi con un proprio marchio.
La A.T.P.S.è associata all’ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), del quale ne osserva, una volta riconosciuta, lo Statuto, i regolamenti, le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da essa delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’ENCI.
La A.T.P.S. è una associazione senza scopo di lucro, che mira a svolgere ogni più efficace azione per migliorare, incrementare e valorizzare concretamente la razza CANE DA PASTORE DELLA SILA, potenziarne la selezione e l’allevamento, favorendone l’impiego e la valorizzazione a fini zootecnici, oltre che sportivi e sociali.
L’attività di selezione del Cane da Pastore della Sila, verrà esercitata nel più ampio rispetto della tutela e della valorizzazione della natura e dell’ambiente, di cui il Cane da Pastore della Sila costituisce parte integrante.
La A.T.P.S. ha come scopo il miglioramento genetico della popolazione, lo studio, la valorizzazione, l’incremento e l’utilizzo della razza Cane da Pastore della Sila, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall’ENCI, fornendo inoltre i necessari supporti tecnici della Commissione Tecnica Centrale prevista dal disciplinare del Libro Genealogico del cane di razza. A tal fine la A.T.P.S. predispone periodicamente per ENCI una relazione sulla situazione della razza, unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.

Articolo 2


Per il conseguimento dei fini di cui sopra la A.T.P.S. si occupa - per il miglioramento genetico della popolazione, del monitoraggio e dello studio, della sperimentazione, ai fini della valorizzazione - dell’incremento e dell’utilizzo del Cane da Pastore della Sila in armonia con la storia millenaria della razza e con la sua tipicità morfologica e funzionale e come naturale deterrente contro le predazioni degli armenti da parte del lupo e di altri selvatici, nonchè come cane da utilità e compagnia; si occupa della divulgazione della razza Cane da Pastore della Sila ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, gli associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti; organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con ENCI, con le società cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti o società specializzate, anch’essi interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventiva ed il riconoscimento dell’ENCI, nel quadro e con la disciplina da questi stabilite; organizza e svolge attività sociali, di volontariato, sportive in genere, divulgative ed educative comunque collegate alla migliore conoscenza della razza.
E’ espressamente fatto divieto alla A.T.P.S. di svolgere attività diverse da quelle previste dagli artt. 1 e 2 ad eccezione di quelle direttamente connesse e comunque finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 3


Possono essere soci della A.T.P.S. tutti i cittadini italiani e stranieri che:
- sottoscrivendo la domanda di adesione, diano consenso favorevole, all’utilizzo e al trattamento dei dati personali;
- non abbiano commesso reati contro il benessere degli animali, maltrattamento, importazione clandestina, sevizie, somministrazione di sostanze dopanti, ecc.
- non abbiano precedenti penali, per i reati contro gli animali, e/o per reati penali gravi, che ne limitano la stessa vita associativa.
- non siano stati raggiunti negli ultimi due anni (2) da provvedimenti disciplinari della Commissione di Disciplina ENCI e/o da provvedimenti disciplinari del Collegio dei Probiviri A.T.P.S.
- abbiano il solo interesse, verso il miglioramento concreto della razza Cane da Pastore della Sila e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 4



I soci si dividono in:
a) Soci ordinari
b) Soci sostenitori
c) Soci onorari
I loro diritti e doveri nei confronti della società A.T.P.S. od in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale, in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed attività del sodalizio. Il consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai diciotto (18) anni.
Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l’Associazione stabilirà, nel limite delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l’Associazione ed i propri soci, e con l’uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

Articolo 5



La domanda di ammissione a Socio dellaA.T.P.S. è proposta per iscritto attraverso modulo prestampato la cui domanda, deve essere firmata ed indirizzata al Consiglio Direttivo Nazionale e/o al Presidente.
In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale, e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal consiglio direttivo e dall’assemblea.
Su ciascuna domanda decide il Consiglio Direttivo Nazionale, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.
Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione tramite istanza presentata al Presidente dell’associazione, che avrà cura di portare la questione all’attenzione della prima assemblea utile.
Le domande di ammissione a socio presentate per l’anno in corso del quale si svolge l’elezione del consiglio direttivo, possono essere istruite e valutate solamente da consiglio direttivo neoeletto;

Articolo 6



L’assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute alla società dai soci. La quota annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile, ed è intrasmissibile ai terzi.

Articolo 7



L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e si intende automaticamente rinnovata per la successiva qualora il socio non presenti, per lettera raccomandata, un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

Articolo 8



La qualità di socio si perde:
- per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art. 7;
- per morosità, che potrà essere dichiarata dal consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno;
- per espulsione, deliberata dall’assemblea generale dei soci su proposta del consiglio direttivo.
Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Articolo 9



L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l’anno in corso.

Articolo 10



Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea dei soci
- il consiglio direttivo
- il Presidente;
- il collegio sindacale o dei revisori dei conti;
- il comitato dei probiviri.

Articolo 11



L’assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.
In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto.
Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, ogni socio può essere portatore di non più di due (2) deleghe.
Non è ammesso il voto per posta, non è ammessa l’accettazione delle deleghe, anche inviate per mezzo fax o email o altro mezzo equipollente , le quali non riportino la firma in calce del delegante, congiuntamente alla copia del documento di riconoscimento. Le deleghe debbono essere depositate prima che l’assemblea abbia inizio.
Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

Articolo 12



L’assemblea generale dei soci è presieduta dal presidente dell’Associazione oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L’assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Articolo 13



L’assemblea si riunisce in via ordinaria, in presenza o con modalità telematica da remoto con collegamento internet, almeno una volta l’anno, in una sede che verrà di volta in volta indicata, entro il mese di aprile per l’approvazione del rendiconto consuntivo dell’annata precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’annata in corso.
In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il consiglio direttivo oppure quando ne sia stata fatta domanda scritta al presidente da parte del collegio sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal presidente con l’invio per posta o a mezzo di posta elettronica o equipollenti ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno 15 giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare.
L’assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari o sostenitori.
Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, l’assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
I Soci Onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere la parola, senza però diritto al voto.

Articolo 14



L’assemblea ha il compito di deliberare:
- sul programma generale della società;
- sulla elezione delle cariche sociali;
- sul rendiconto economico – finanziario;
- sulle modifiche dello statuto;
- sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista nell’art. 4;
- su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.
Spetta, inoltre, all’assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri ed i revisori effettivi e supplenti.

Articolo 15



Nel caso in cui l’assemblea si svolga con modalità telematica da remoto a mezzo collegamento internet, anche le votazioni dovranno svolgersi in modalità telematica.

Articolo 16



Il consiglio Direttivo Nazionale(CDN) è composto da numero 9 consiglieri, eletti dall’assemblea generale fra i soci e da un Consigliere nominato dall’ENCI che rimarrà in carica indipendentemente dalla durata del consiglio direttivo fino alla successiva sostituzione da parte dell’Enci. Il consigliere di nomina dell’ENCI dovrà annualmente relazionare all’Enci circa l’andamento dell’associazione nonchè fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del regolamento di attuazione dello Stauto Sociale dell’Enci.
I consiglieri eletti dall’assemblea dei soci durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora nel triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri questi verranno sostituiti dall’assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito.
Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l’intero consiglio s’intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del consiglio.

Articolo 17



Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti operativi, economici e finanziari, decide sulle domande di ammissione di nuovi Soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti, assume, nomina e licenzia il personale, stabilendo le mansioni e la remunerazione.
Il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista nell’art. 4, ma detta decisione dovrà essere ratificata dalla assemblea nella sua prima riunione utile;
Inoltre il CDN, si riserva la facoltà di divulgare mediante la pubblicazione sugli organi di informazione societari (rivista E.N.C.I., rivista A.T.P.S., sito Internet, pagina facebook) o mediante la raccolta dati, tutti gli elementi inerenti la razza cane da Pastore della Sila, utili per la selezione morfologica e caratteriale, oltre a tutti i risultati delle Esposizioni in ambito nazionale ed internazionale.
E’ da premettere che l'elencazione non deve ritenersi esaustiva, ma potrà comprendere quant'altro fosse necessario per il perseguimento degli scopi statutari.

Articolo 18



Il consiglio direttivo provvede altresì, alla nomina del presidente e di un vice presidentiedella società, di un segretario ed eventualmente di un cassiere/tesoriere.
Il presidente ed il vice presidente devono essere eletti fra i consiglieri; il segretario ed il cassiere/tesoriere possono anche non essere membri del consiglio; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.

Articolo 19



Il consiglio direttivo si riunisce, in presenza o con modalità telematica da remoto con collegamento internet, almeno una volta ogni quattro mesi e, straordinariamente, quando lo ritenga opportuno il presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il collegio dei sindaci.
Gli avvisi di convocazione verranno diramati per posta, per posta elettronica e per messaggistica whatsApp o equipollenti, dal presidente almeno sette giorni prima di ciascuna riunione. Il consiglio è presieduto dal presidente, oppure, in sua assenza, dal vice presidente o, qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri.
Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I componenti del consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

Articolo 20



Il CDN può riconoscere Organismi Periferici, delegazioni o gruppi, allorquando ritenga che ciò sia utile agli scopi dell’associazione e alla valorizzazione della razza, ed ha la facoltà di formare i Comitati di: Allevamento, Selezione, Addestramento e Lavoro, Organizzazione, Giudici, Commissione Tecnico Scientifica. Ogni Comitato è coadiuvato da un Delegato nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Le norme, le funzioni e i limiti di ciascun Organismo sono precisati nei relativi regolamenti emanati dal C.D.N. Il CDN dovrà individuare e far rispettare la competenza territoriale dei Gruppi Periferici, per rispetto dei rapporti di buon vicinato ed evitare contrasti

Articolo 21



Il presidente ha la rappresentanza legale della società sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del consiglio direttivo e dell’assemblea; provvede a quanto si addice all’osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente. In caso di sue dimissioni spetta al consiglio di disporre la nomina di un nuovo presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal consiglio un presidente onorario anche non consigliere purché socio. Il presidente onorario può partecipare alle riunioni di consiglio, ma senza diritto di voto.
L’associazione presterà all’Enci piena collaborazione a tal fine il Presidente avrà l’onere:
-di dare riscontro, di norma entro 15 giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzare dall’Enci;
-di comunicare all’Enci le variazioni dell’elenco dei soci, le variazioni delle cariche sociali, nonchè ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’associazione in merito alla disciplina ed all’organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenere la ratifica dall’Enci.

Articolo 22



Il patrimonio della società è costituito.
- dei beni mobili ed immobili;
- delle somme accantonate;
- da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.
Le entrate della società sono costituite:
- dalle quote annuali versate dai soci;
- dagli eventuali contributi concessegli da enti o persone;
- dalle attività di gestione;
- da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo legittimo.

Articolo 23



L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l’assemblea generale dei soci con l’approvazione del bilancio, non si assuma direttamente gli impegni relativi. Il rendiconto consuntivo approvato dall’assemblea generale dei soci dovrà essere trasmesso in copia all’ENCI. Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti anche indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.

Articolo 24



La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio sindacale composto da tre (3) sindaci, eletti dall’assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.
L’assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio, alle quali debbono essere invitati.

Articolo 25



Ogni Socio è tenuto a rispettare il presente Statuto, le disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio, lo Statuto dell’E.N.C.I. ed il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell’E.N.C.I., nonché le regole della deontologia e della correttezza sportiva. Ogni Socio è soggetto alle decisioni dei Probiviri della A.T.P.S. nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell’E.N.C.I. Il Socio che trasgredisca tali obblighi o che, in ogni caso, con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale e/o materiale alla A.T.P.S. è passibile di sanzioni disciplinari deliberate dal Collegio dei Probiviri, ovvero dalle Commissioni di Disciplina dell'ENCI. Ove il soggetto responsabile delle violazioni di cui sopra, risulti non essere Socio A.T.P.S. al momento del fatto contestato, il Consiglio Direttivo provvederà a far propria la denuncia trasmettendola alla Commissione di Disciplina dell’E.N.C.I., per quanto di eventuale competenza. Allo stesso modo si procederà ove l’incolpato, per qualsiasi ragione, perda la qualità di Socio A.T.P.S. successivamente al fatto contestato. In questo caso alla denuncia saranno allegati tutti gli atti eventualmente già compiuti inerenti al procedimento. La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di 1^ istanza dell’E.N.C.I. nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto E.N.C.I., nonché dal Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri della A.T.P.S. è formato da tre membri effettivi e da uno supplente, eletti dall’Assemblea Generale dei Soci, che non ricoprano già la carica di Consigliere, e dura in carica tre anni solari. Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche.

Articolo 26



Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non possa assistere alla riunione, sarà sostituito da un membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi, questo verrà sostituito da un supplente fino alla prima riunione dell’Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva. Il membro così nominato dura in carica fino alla scadenza degli altri membri del Collegio. Le denunce a carico di un Socio dovranno essere avanzate per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale entro tre mesi dal fatto o da quando il denunciante ne è venuto a conoscenza. A pena di inammissibilità, le denunce a carico di un Socio dovranno essere debitamente sottoscritte e dovranno contenere nome, cognome e domicilio dell’esponente e del denunciato le circostanze ed il momento in cui il denunciante è venuto a conoscenza dei fatti esposti, una chiara esposizione dei fatti e i relativi elementi di prova. Il Consiglio Direttivo Nazionale, nella prima riunione successiva al ricevimento, prenderà visione della denuncia e la inoltrerà entro trenta giorni al Presidente del Collegio dei Probiviri. Il Consiglio Direttivo Nazionale con propria delibera, potrà direttamente promuovere il procedimento disciplinare nei confronti di un Socio. La denuncia inoltrata dal Consiglio Direttivo Nazionale dovrà possedere i requisiti previsti dal presente articolo, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dellla A.T.P.S. e dovrà essere inviata al Presidente del Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla delibera assunta dal CDN. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti il Presidente del Collegio dei Probiviri provvederà a contestare all’incolpato gli addebiti, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, concedendogli il termine di almeno giorni quindici dal ricevimento per presentare difese scritte, addurre le prove o gli elementi di prova a sua discolpa. La contestazione dovrà contenere l’indicazione dei fatti addebitati e delle norme che si assumono violate. La contestazione sarà inviata al domicilio del Socio risultante presso la sede sociale. Successivamente il Collegio dei Probiviri, si pronuncerà, a sua volta, con lodo scritto e motivato e dopo aver sentito il Presidente della Società. In caso di mancanze gravi, il Consiglio potrà sospendere direttamente il Socio dall’esercizio dei diritti sociali, in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi.

Articolo 27



I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Socio dela A.T.P.S. sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In caso di particolari gravità che comportino l'espulsione del Socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà tramite il Consiglio Direttivo Nazionale, la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea Generale dei Soci che si pronuncerà in merito. Le decisioni dei Probiviri della A.T.P.S. sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di 2^ istanza dell'E.N.C.I. mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata AR o equipollente nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto sociale dell'E.N.C.I.. Il Consiglio Direttivo Nazionale della A.T.P.S. ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci, dalle Commissioni di Disciplina di 1^ e 2^ Istanza dell'E.N.C.I. e procede all'attuazione del lodo emesso dai Probiviri divenuto definitivo.

Articolo 28



Gli Organi ufficiali della A.T.P.S. sono: la Rivista cane da Pastore della Sila, se deliberata la pubblicazione dal CDN, ed il sito istituzionale web A.T.P.S.
Il CDN tuttavia, può deliberare la pubblicazione o no di un proprio periodico trimestrale, affidandone eventualmente la realizzazione. Il Direttore della rivista può essere chiamato alle riunioni del CDN ove non ne faccia parte.

Articolo 29



Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato, salvo forza maggiore, dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno la metà degli associati.
Il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 30



Tutte le cariche in seno alla società sono gratuite.

Articolo 31



Il presente statuto, dopo l’approvazione dell’assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato.
Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all’assemblea generale se non dal consiglio della società, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in assemblea.
In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al presidente e firmata dai proponenti.
Le modifiche allo Statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.
Le deliberazioni relative a modifiche statutarie devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una assemblea generale in cui sono presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

Articolo 32



La A.T.P.S. riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’ENCI, ed in particolare il potere dell’ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.

Articolo 33



Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge, ed ai principi generali di diritto.